La licenza del prefetto: da dove si parte
Tutto comincia dall'art. 134 del TULPS (r.d. 773/1931): senza licenza del prefetto è vietato prestare opere di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati. La licenza la rilascia il prefetto della provincia dove l'istituto colloca la sede operativa, dopo aver verificato i requisiti personali degli artt. 11 e 136 TULPS: niente condanne ostative, capacità tecnica, e la cauzione dell'art. 137. La licenza è intestata a una persona fisica con poteri di rappresentanza dell'impresa: se l'istituto è una società, il titolare della licenza deve poterla impegnare davvero, non essere un prestanome.
Il d.P.R. 153/2008 ha riscritto gli artt. 257 e seguenti del regolamento di esecuzione (r.d. 635/1940). La licenza indica l'ambito territoriale in cui l'istituto può operare: non esiste più una licenza per ogni provincia, ma per lavorare oltre l'ambito indicato serve la comunicazione al prefetto che ha rilasciato la licenza (art. 257-ter), e l'attività fuori ambito può partire solo dopo 90 giorni dalla notifica. Chi progetta di servire più province deve metterlo nel conto fin dal primo giorno, perché cambia i requisiti di tutto il resto.
Il progetto organizzativo del D.M. 269/2010: classi, livelli e ambiti
Il cuore della domanda è il progetto organizzativo e tecnico-operativo (allegato C del D.M. 269/2010): un documento che descrive ambito territoriale, sedi, centrale operativa, tecnologie, natura dei servizi, numero di guardie previste e mezzi finanziari. Non è un allegato di cortesia: è parte integrante dell'istanza e la Prefettura lo valuta voce per voce. Il decreto incrocia tre coordinate, e ogni combinazione determina requisiti diversi: la classe funzionale (cosa fai), il livello dimensionale (quante guardie impieghi) e l'ambito territoriale (dove operi, misurato sulla popolazione ISTAT).
Le classi funzionali sono cinque: A (vigilanza ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio, anche con unità cinofile), B (ricezione e gestione di segnali di televigilanza e interventi su allarme), C (servizi regolati da leggi speciali svolti da personale diverso dalle guardie giurate), D (trasporto e scorta valori), E (custodia e deposito valori). I livelli dimensionali sono quattro: da 6 a 25 guardie, da 26 a 50, da 51 a 100, oltre 100. Gli ambiti territoriali sono cinque: dalla provincia fino a 300.000 abitanti (ambito 1) al territorio ultraprovinciale oltre i 15 milioni (ambito 5). Chi opera in più classi somma i requisiti minimi di ciascuna.
La cauzione e le polizze: i numeri scritti nell'allegato F
Qui il decreto parla in euro, senza margini di interpretazione. L'allegato F, come sostituito dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 56, fissa la cauzione dell'art. 137 TULPS per gruppi di classi: 100.000 euro per chi opera nelle classi A e/o C; 120.000 euro per la classe B; 150.000 euro per le classi D e/o E; 200.000 euro complessivi per chi copre due o più di questi gruppi. Sopra i 300 dipendenti si aggiungono 25.000 euro ogni 100 dipendenti ulteriori. Alla cauzione si sommano le polizze di responsabilità civile contrattuale e verso terzi, con massimali minimi fissati dalla tabella F1.
Attenzione alle guide vecchie che girano online: fino al D.M. 56/2015 erano richiesti anche un capitale minimo versato e cauzioni graduate per livello dimensionale e ambito territoriale; oggi non più. Il testo vigente chiede la cauzione per gruppi di classi, le polizze della tabella F1 e la disponibilità economica per far fronte a eventuali debiti tributari. Prima di scegliere le classi da chiedere, conviene fare questa somma.
Centrale operativa, sede e direttore tecnico
L'allegato A pretende una struttura vera. Serve una sede operativa con impianti a norma (D.M. 37/2008). La centrale cresce con l'ambito (allegato E, tipologie A, B e C): negli ambiti 1 e 2 bastano un centro di comunicazioni per la classe A, o una centrale di tipologia B per le classi A, B, D ed E, presidiati da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi; nell'ambito 3 serve una centrale di tipologia C presidiata sulle 24 ore; nell'ambito 4 una centrale a norma EN 50518, sempre presidiata sulle 24 ore; nell'ambito 5 si aggiunge un'ulteriore centrale EN 50518, oppure più centrali di tipologia C che si fanno da riserva a vicenda.
Poi c'è la direzione. Titolare della licenza, institore e direttore tecnico devono avere il diploma di scuola superiore più, in alternativa: tre anni di funzioni direttive in istituti di vigilanza con almeno venti guardie alle dipendenze; oppure cinque anni nelle Forze dell'ordine con esperienza documentata nella sicurezza privata, avendo lasciato il servizio senza demerito da non meno di uno e non più di quattro anni; oppure corsi di perfezionamento universitari in sicurezza privata con stage operativi negli istituti. Per il livello 4 negli ambiti 4 e 5, almeno una di queste figure deve avere il profilo professionale UNI 10459 (allegato B).
Quante guardie giurate servono davvero per stare in piedi
Il minimo di legge è 6 guardie giurate (livello dimensionale 1). Ma è un numero che regge solo sulla carta. L'allegato A, punto 4.1.5, impone di avere guardie in numero pari al personale da impiegare nei servizi aumentato di almeno un quinto, per coprire riposi, ferie e malattie. E la centrale può diventare un pozzo di ore: se va presidiata sulle 24 ore — dall'ambito 3 in su, o quando i servizi coprono giorno e notte — un solo posto coperto senza interruzione, con turni e riposi a norma, assorbe da solo l'equivalente di quattro o cinque persone. Chi fa i conti con 6 nomi finisce a scoprire i servizi il secondo mese.
C'è poi un tempo che l'istituto non controlla: ogni guardia deve ottenere il decreto di nomina del prefetto (art. 138 TULPS) e, per i servizi armati, il porto d'armi. Sono procedimenti individuali, con verifiche su ciascuna persona. Il ragionamento onesto è questo: prima si disegnano i servizi che si vogliono vendere il primo anno, poi si contano le ore, si aggiunge il quinto, si aggiunge la centrale, e il numero che esce è l'organico di partenza. Se il numero fa paura, meglio restringere l'ambito o le classi, non l'organico.
La certificazione UNI 10891: quando arriva e chi la rilascia
Il D.M. 269/2010 (allegato A, punto 4.2) chiede all'istituto il possesso della certificazione di qualità UNI 10891, la norma sui requisiti degli istituti di vigilanza privata: modalità di esecuzione dei servizi, controllo, organizzazione interna, gestione delle informazioni. Il D.M. 115/2014 ha completato il quadro: la certificazione la rilasciano organismi indipendenti accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e iscritti nell'apposito elenco del Ministero dell'Interno. Non è un timbro una tantum: prevede verifiche periodiche dell'organismo.
Sui tempi, la pratica delle prefetture è più utile della teoria: la Prefettura di Perugia, ad esempio, chiede la certificazione UNI 10891 entro 6 mesi dal rilascio della licenza. Significa che l'audit va prenotato prima di aprire, non dopo: l'organismo deve trovare procedure scritte, registri dei servizi, gestione documentata del personale. Il costo dipende dalle dimensioni dell'istituto e dall'ambito; conviene chiedere più preventivi agli organismi in elenco. Chi ha anche una centrale di ricezione allarmi incontra pure la UNI CEI EN 50518.
I costi del primo anno, per macro-voci
La voce più pesante è quasi sempre l'organico. Il regolamento di esecuzione (art. 257-quinquies) impone tariffe che coprano per intero i costi, con riferimento alle tabelle del costo del lavoro delle guardie giurate secondo il CCNL di categoria e gli integrativi territoriali: il costo pieno di una guardia, con maggiorazioni e riposi, va chiesto al proprio consulente del lavoro sulla propria provincia, non copiato da un forum.
Le uniche cifre certe sono quelle del decreto: la cauzione (i numeri della sezione sopra) e i massimali minimi delle polizze. Tutto il resto dipende dalla configurazione scelta, e chi promette un totale preciso prima di aver letto il progetto sta inventando. Le macro-voci da mettere in fila sono queste, ognuna con il suo «dipende da»:
- Cauzione e polizze: cauzione da 100.000 a 200.000 € secondo i gruppi di classi (allegato F, come sostituito dal D.M. 56/2015), più le polizze RC della tabella F1.
- Sede e centrale operativa: dipende dalla tipologia richiesta (allegato E) e dall'ambito; il presidio H24 è un costo di personale, non solo di impianti.
- Organico: dipende da numero di guardie, CCNL applicato e integrativi territoriali; va contato con il quinto in più dell'allegato A.
- Mezzi e dotazioni: automezzi con un mezzo di riserva ogni dieci, protezioni individuali maggiorate del 10%, armi e relative pratiche.
- Certificazione UNI 10891, consulenze e polizze RC: dipendono da dimensioni e organismo scelto.
Tempi reali ed errori tipici di chi apre
Le schede delle prefetture indicano per il procedimento di rilascio un termine di 180 giorni; nella pratica il calendario si allunga con le integrazioni documentali. Ottenuta la licenza, alcune prefetture chiedono l'attivazione entro 6 mesi, e nello stesso arco va conquistata la UNI 10891. Le nomine delle guardie e i porti d'armi corrono su binari propri. Chi vuole poi allargarsi fuori ambito aggiunge i 90 giorni dell'art. 257-ter. Un anno tra prima firma e primo servizio fatturato è un orizzonte realistico; meno è un colpo di fortuna, non un piano.
- Chiedere un ambito più largo del necessario: cauzione, centrale e organico crescono subito, i clienti no.
- Contare l'organico senza il quinto in più e senza le ore della centrale presidiata.
- Presentare tariffe sotto il costo del lavoro: contrastano con l'art. 257-quinquies del regolamento e si pagano due volte.
- Arrivare all'audit UNI 10891 senza procedure scritte né registri dei servizi.
- Tenere scadenze di porto d'armi, nomine e idoneità su fogli sparsi: la prima scadenza persa ferma un servizio.
- Sottovalutare i tempi delle nomine ex art. 138 TULPS: sono procedimenti individuali, uno per guardia.
Prima di firmare: consulente e Prefettura competente
Ogni prefettura pubblica la propria scheda e la propria modulistica, e le prassi locali contano: stessa legge, sensibilità diverse su progetto, integrazioni e sopralluoghi. Prima di versare la cauzione, il percorso sensato è portare la bozza del progetto organizzativo al proprio consulente del lavoro e a un legale che conosca il TULPS, e poi confrontarsi con l'ufficio della Prefettura della provincia dove si vuole aprire la sede. Questa guida serve a farsi le domande giuste e ad arrivare a quel tavolo preparati: le risposte definitive, sul singolo caso, le danno il consulente e la Prefettura competente.
Cosa fa Sentinella su questo punto
- Lo scadenzario segue porto d'armi, decreto di nomina GPG, idoneità medica e corsi di ogni operatore, con semafori e un avviso 10 giorni prima della scadenza.
- Il board turni a 2 settimane mostra i turni ancora da coprire, blocca in automatico l'assegnazione di un operatore armato a un servizio fiduciario e avvisa nel caso opposto: utile quando l'organico è appena nato.
- Le ore dei turni diventano un cartellino per il consulente del lavoro, con le maggiorazioni del CCNL Vigilanza (notturno 22-06, festivi, straordinari) calcolate secondo le regole che imposti e la distinzione tra armati e fiduciari.
- Il margine per servizio calcola ricavi meno costi, flotta e provvigioni comprese: chi apre vede subito se una tariffa copre davvero il costo del lavoro.
- Ogni istituto è isolato dagli altri, i dati stanno su cloud UE, con copie di sicurezza automatiche ogni ora più una copia cifrata ogni notte, conservate anche fuori dal server.
Cosa non fa
- Non presenta istanze in Prefettura o Questura e non compila moduli ministeriali: la domanda di licenza resta lavoro del titolare e dei suoi consulenti.
- Non sceglie il CCNL da applicare e non sostituisce il consulente del lavoro nel calcolo del costo pieno di una guardia.
- Non attesta la conformità di alcun adempimento: le verifiche restano della Prefettura e degli organismi indipendenti.
Approfondimento: Prezzi di Sentinella.
Fonti
- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, artt. 134, 136, 137 e 138 — r.d. 18 giugno 1931, n. 773
- Regolamento di esecuzione del TULPS, artt. 257 e seguenti, come modificati dal d.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 — r.d. 6 maggio 1940, n. 635 · d.P.R. 153/2008
- Decreto del Ministero dell'Interno sulle capacità tecniche e i requisiti minimi degli istituti di vigilanza (allegati A, B, C, D, E, F, F1), nel testo coordinato con il D.M. 56/2015 (PDF del testo emendato su prefettura.interno.gov.it) — D.M. 1° dicembre 2010, n. 269
- Decreto del Ministero dell'Interno che modifica il D.M. 269/2010: allegato F sostituito, punti 4.1.2 e 4.2 e allegato B modificati — D.M. 25 febbraio 2015, n. 56
- Decreto del Ministero dell'Interno sulla certificazione indipendente degli istituti e sugli organismi di certificazione — D.M. 4 giugno 2014, n. 115
- Prefettura di Perugia, scheda sul rilascio della licenza ex art. 134 TULPS (documenti, attivazione entro 6 mesi, UNI 10891 entro 6 mesi) — prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/perugia/rilascio-licenza-abilita-allesercizio-dellattivita-vigilanza
- Prefettura di Udine, scheda sul rilascio della licenza ex art. 134 TULPS (termine del procedimento: 180 giorni) — prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/udine/istituti-vigilanza-privata-art-134-tulps
Questa guida spiega, non certifica: per il tuo caso concreto passa sempre dal tuo consulente del lavoro o dal tuo legale, e dalla Prefettura competente.
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